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Biosimilari, il Tar respinge il ricorso della Sir. Tutelata (in parte) la libertà prescrittiva

Il ricorso al Tar del Piemonte da parte della Sir contro la decisione di Piemonte, Valle d'Aosta, Lazio, Sardegna e Veneto di unirsi per l'acquisto di un unico farmaco biosimilare (quello di adalimumab) è stato respinto. La notizia arriva mentre il 55esimo Congresso nazionale è all'inizio della sua giornata di lavoro. Tuttavia, accogliendo parzialmente l’istanza della Società Italiana di Reumatologia le 5 regioni coinvolte hanno deciso di destinare una quota, peraltro modesta, per l’acquisto del farmaco originator.

L'antefatto

Solo pochi mesi fa era stata indetta una gara da parte delle 5 Regioni summenzionate, ricorda Mauro Galeazzi, presidente uscente della Sir. «Era una gara a lotto unico, ossia con un unico farmaco che poteva vincere, quello che costava meno. Sarebbe quindi stato chiesto ai medici di prescrivere solo quel biosimilare in quelle 5 Regioni, facendo venire meno la libertà prescrittiva degli specialisti».

Ma, il giorno prima della discussione della sentenza da parte del Tar sono stati destinati fondi da parte delle 5 Regioni per l'acquisto dell'originator. L'ordinanza del Tar ha quindi respinto l'istanza degli specialisti della Sir. «È stata così tutelata la libertà prescrittiva, libertà esercitata in scienza e in coscienza, basata su motivazioni scientifiche e sull'esperienza clinica del medico». Ma, obietta Galeazzi, «quello che le Regioni hanno acquistato per tutelare questa libertà prescrittiva non basta a garantire ai pazienti lo stesso farmaco per più di qualche mese. E chi ha iniziato la terapia con un originator, qualche preoccupazione sullo switch con un biosimilare ce l'ha e la manifesta allo specialista di fiducia».

Non è una lotta ai biosimilari
Luigi Sinigaglia, neoeletto presidente della SIR, vuole sottolineare che la società scientifica non intende fare una lotta ai biosimilari. «Questa sentenza non è un'opposizione dei reumatologi nei confronti dei biosimilari. Noi siamo favorevoli al loro utilizzo in tutti i pazienti naive (cioè quelli che iniziano ex novo una terapia biologica, ndr) per i quali esiste l'indicazione per quel farmaco. Vorrei che fosse molto chiaro il messaggio: stiamo tutelando la libertà prescrittiva, che chiamerei adeguatezza prescrittiva». E, aggiunge Sinigaglia, è noto che i biosimilari non sono tutti uguali: «Sono profondamente diversi l'uno dall'altro per meccanismo d'azione, per effetti terapeutici e secondari».

È anche una questione di responsabilità
Gli specialisti di Reumatologia hanno bisogno di capire quale biologico si adatti meglio al paziente. Carlomaurizio Montecucco, presidente della FIRA, la Fondazione italiana per la ricerca sull'artrite, ha pubblicamente chiesto: «Ma un medico può essere obbligato a cambiare terapia al paziente sulla base del prezzo del farmaco? Questo è un problema: se il medico è obbligato a cambiare sulla base del prezzo non è più responsabile delle eventuali conseguenze del cambio farmaco. Se il medico invece continua a essere responsabile di quello che accade al paziente dopo la sostituzione del farmaco, allora è il medico che è responsabile della prescrizione». Quindi, precisa infine Montecucco: «O l'appropriatezza è in carico al medico o alle strutture amministrative su base economica. E da questo dipende la responsabilità. Oltre alla questione dello switch “terapeutico o amministrativo”, però, non si deve dimenticare che quello che è in gioco è anche il rapporto di fiducia medica-paziente e non può essere minato per ragioni economiche».


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